Art. 5
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[1]La facolta' concessa al Ministro delle Finanze con l'articolo 1 della legge 2 luglio 1875, num. 2570 (Serie 2ª), e' prorogata a tutto dicembre 1880 al Ministro del Tesoro.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1880.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1880 al 16 dicembre 2009
