Art. 4
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Gli stanziamenti che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese riflettenti i relativi congeneri servizi.
Testo in vigore dal 28 giugno 1880 al 16 dicembre 2009
