Art. 1
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Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880, il Governo del Re, e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro, in conformita' allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1880 al 16 dicembre 2009
