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[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1902-903, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegata U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Al conto consuntivo 1902-903 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 giugno 1902.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Di Broglio.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
[9]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/07/1902, n. 154 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
