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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 430,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri.
[2]Ministero del tesoro................. L. 17,000
[3]» delle finanze............... » 20,500
[4]» di grazia e giustizia........... » 18,500
[5]» degli affari esteri............ » 10,000
[6]» dell'istruzione pubblica.......... » 16,000
[7]» dell'interno................ » 72,000
[8]» dei lavori pubblici............ » 23,000
[9]» delle poste e telegrafi.......... » 25,000
[10]» della guerra................ » 190,000
[11]» della guerra................ » 190,000
[12]» della marina................ » 28,000
[13]» di agricoltura, industria e commercio... » 10,000
[14]------- L. 430,000 -------
[15]3
[16]Al conto consuntivo 1898-99 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1899, n. 203
3La L. 11 giugno 1899, n. 203 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il riparto tra i diversi Ministeri della somma di lire 430,000 stabilita dall'articolo 5 della legge 22 gennaio 1899, n. 7, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' modificato nel modo che appresso: Ministero del tesoro................. L. 17,000 » delle finanze............... » 20,500 » di grazia e giustizia........... » 18,500 » degli affari esteri............ » 10,000 » dell'istruzione pubblica.......... » 16,000 » dell'interno................ » 72,000 » dei lavori pubblici............ » 23,000 » delle poste e telegrafi.......... » 25,000 » della guerra................ » 190,000 » della guerra................ » 190,000 » della marina................ » 28,000 » di agricoltura, industria e commercio... » 10,000 ------- L. 430,000 -------"
Testo in vigore dal 12 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
