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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 430,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri.

[2]Ministero del tesoro................. L. 17,000

[3]» delle finanze............... » 20,500

[4]» di grazia e giustizia........... » 18,500

[5]» degli affari esteri............ » 10,000

[6]» dell'istruzione pubblica.......... » 16,000

[7]» dell'interno................ » 72,000

[8]» dei lavori pubblici............ » 23,000

[9]» delle poste e telegrafi.......... » 25,000

[10]» della guerra................ » 190,000

[11]» della guerra................ » 190,000

[12]» della marina................ » 28,000

[13]» di agricoltura, industria e commercio... » 10,000

[14]------- L. 430,000 -------

[15]3

[16]Al conto consuntivo 1898-99 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 giugno 1899, n. 203

3

La L. 11 giugno 1899, n. 203 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il riparto tra i diversi Ministeri della somma di lire 430,000 stabilita dall'articolo 5 della legge 22 gennaio 1899, n. 7, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' modificato nel modo che appresso: Ministero del tesoro................. L. 17,000 » delle finanze............... » 20,500 » di grazia e giustizia........... » 18,500 » degli affari esteri............ » 10,000 » dell'istruzione pubblica.......... » 16,000 » dell'interno................ » 72,000 » dei lavori pubblici............ » 23,000 » delle poste e telegrafi.......... » 25,000 » della guerra................ » 190,000 » della guerra................ » 190,000 » della marina................ » 28,000 » di agricoltura, industria e commercio... » 10,000 ------- L. 430,000 -------"

Testo in vigore dal 12 giugno 1899 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1899

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1899 al 12 giugno 1899. 28 parole tolte, 19 parole aggiunte in 13 capoversi.

Ministero del tesoro.............aggiunto: .... L. 17,000 tolto: Id.

aggiunto: » delle finanze........... tolto: » 38,000 Id.aggiunto: .... » 20,500

aggiunto: » di grazia e giustizia tolto: e dei cultiaggiunto: ........... » 18,tolto: 000 Id.aggiunto: 500

aggiunto: » degli affari esteri........aggiunto: .... » 10,000 tolto: Id.

aggiunto: » dell'istruzione pubblica......aggiunto: .... » 16,000 tolto: Id. dell'interno

aggiunto: » dell'interno................ » tolto: 60,000 Id. aggiunto: 72,000

aggiunto: » dei lavori pubblici.........aggiunto: ... » 23,000 tolto: Id.

aggiunto: » delle poste e tolto: dei telegrafi....aggiunto: ...... » 25,000 tolto: Id.

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: » della guerra............aggiunto: .... » 190,000 tolto: Id. della marina

aggiunto: » della guerra................ » tolto: 28,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio aggiunto: 190,000

aggiunto: » della marina................ aggiunto: » 28,000

aggiunto: » di agricoltura, industria e commercio... » 10,000

------- L. 430tolto: .aggiunto: ,000 -------

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 giugno 1899, n. 203

    La L. 11 giugno 1899, n. 203 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il riparto tra i diversi Ministeri della somma di lire 430,000 stabilita dall'articolo 5 della legge 22 gennaio 1899, n. 7, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1898-99 pei collocamenti a riposo sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' modificato nel modo che appresso: Ministero del tesoro................. L. 17,000 » delle finanze............... » 20,500 » di grazia e giustizia........... » 18,500 » degli affari esteri............ » 10,000 » dell'istruzione pubblica.......... » 16,000 » dell'interno................ » 72,000 » dei lavori pubblici............ » 23,000 » delle poste e telegrafi.......... » 25,000 » della guerra................ » 190,000 » della guerra................ » 190,000 » della marina................ » 28,000 » di agricoltura, industria e commercio... » 10,000 ------- L. 430,000 -------"

urn:nir:stato:legge:1899-01-22;7~art5 · fonte del testo

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