Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro............... L. 12.000
[3]Id. delle finanze.............. » 25.000
[4]Id. di grazia e giustizia o dei culti... » 14.000
[5]Id. degli affari esteri.......... » 10.000
[6]Id. dell'istruzione pubblica........ » 12.000
[7]Id. dell'interno.............. » 48.000
[8]Id. dei lavori pubblici.......... » 15.000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi...... » 18.000
[10]Id. della guerra.............. » 240.000
[11]Id. della marina.............. » 20.000
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio » 6,000
[13]------- L. 420,000 -------
[14]4
[15]Al conto consuntivo 1905-906 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 14 maggio 1905.
[18]VITTORIO EMANUELE.
[19]Carcano
[20]Visto, il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 luglio 1906, n. 362
4La L. 19 luglio 1906, n. 362 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite massimo delle annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinate da invito di ufficio, stabilito in L. 420,000 con l'art. 5 della legge 14 giugno 1905, n. 182, che approvo' lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e' elevato alla somma di L. 456,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri: Ministero del tesoro............... L. 12,000 Id. delle finanze............. » 25,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti... » 30,000 Id. degli affari esteri.......... » 10,000 Id. dell'istruzione pubblica........ » 12,000 Id. dell'interno.............. » 48,000 Id. dei lavori pubblici.......... » 15,000 Id. delle posto e telegrafi........ » 18,000 Id. della guerra.............. » 240,000 Id. della marina.............. » 40,000 Id. d'agricoltura, industria o commercio.. » 6,000 ------- L. 456,000 -------".
Testo in vigore dal 25 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
