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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a fare accertare e riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
- b)a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella b).
[7]E' mantenuta al governatore della Colonia stessa la facolta' concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 20 marzo 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]SALANDRA.
[12]Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.
Testo in vigore dal 25 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
