Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia eritrea, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
- b)a far pagare le spese della Colonia stessa relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).
[7]E' mantenuta al governatore della Colonia stessa la facolta' concessagli dall'art. 12 della legge 24 maggio 1903, n. 205.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo detto Stato, sia inserti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 12 marzo 1911.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 20 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
