[1]I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

[2]Questa adesione sara' notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

[3]Essa portera', di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrra' i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.

Testo vigente dal 19 aprile 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1913-04-06;285~convenzione-art16 · fonte del testo

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