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[1]La Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, che rilascera' un certificato speciale valutabile fra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti dell'art. 23 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la somma di L. 3,600,000 (tre milioni e seicentomila lire) stipulata per il riscatto dei porti e territori indicati nell'art. 1° col patto della restituzione mediante un'annualita' comprensiva degli interessi e dell'ammortamento, secondo la tabella annessa alla presente legge (Allegato E).
[2]L'annualita' predetta sara' inscritta in uno speciale capitolo del bilancio degli affari esteri e dell'importo di essa sara' diminuito il capitolo del bilancio stesso concernente il contributo dello Stato per le spese civili e militari delle colonie d'Africa.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
