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[1]La liquidazione dei rapporti finanziari tra societa' e governo, di cui nell' art. 17 della convenzione del 25 maggio 1898, esclusa ogni pretesa di danni per l'anticipata soluzione del contratto, e' affidata ad un collegio di tre arbitri.
[2]Ciascuna delle parti nominera' un suo arbitro, i due nominati sceglieranno ii terzo, e se fra essi non s'avveri accordo, la scelta verra' deferita al presidente della Cassazione di Roma.
[3]Agli arbitri e' data facolta' di stabilire i termini e il metodo del procedimento.
[4]La sede del collegio arbitrale e' in Roma.
Testo in vigore dal 8 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
