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[1]Sono approvate le seguenti eccedenze di pagamenti verificatesi in sede di consuntivo, nell'esercizio 1918-919, sull'assegnazione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, sia in conto competenza che in conto residui:
[2]Cap. n. 33. Regi ispettori scolistici - Personale (Spese fisse). In conto competenza.... 734.50 Cap. n. 126. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennita' di residenza in Roma (Spese fisse). In conto competenza......... 341.66 Cap. n. 135. Posti di studio a favore di orfani dei maestri, ecc. In conto residui......... 34.-- Cap. n. 218. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma, ecc. (Speso fisse). In conto competenza......... 189.71 Cap. n. 240. Indennita' ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario, ecc. (Spese fisse). In conto residui.......... 767.65
[3]Totale in conto competenza L. 1,265,87.
[4]Totale in conto residui L. 801,65.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 10 aprile 1921.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Bonomi.
[9]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 22 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
