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[1]E' approvata l'eccedenza d'impegni di L. 128.991,76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 125: «Spese per il casermaggio dei RR. carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 110)», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 marzo 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
