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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata l'eccedenza d'impegni per L. 3721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12: «Indennita' ai membri del Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislativo, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero» dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 24 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
