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[1]E' accordato un assegno di primo corredo di L. 40 per ogni uomo delle classi 1868 e 1869 richiamate in servizio straordinario per ragioni di ordine pubblico, nell'esercizio 1893-94.
[2]Alla conseguente spesa sara' fatto fronte coi fondi che sono rimasti disponibili alla chiusura del detto esercizio sulla competenza del capitolo 27 «Vestiario e corredo alle truppe» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 luglio 1895.
[5]UMBERTO.
[6]Sidney Sonnino.
[7]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 1 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
