Art. 9 (Regolamento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutte le spese di qualsiasi specie per la costruzione degli edifizi, compresa la compilazione dei progetti definitivi, verranno sopportate dal Fondo costituito per le Cliniche e per il rinnovamento e la sistemazione edilizia dello Spedale.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
