Art. 8 (Regolamento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli edifizi costruiti ad uso di Cliniche dovranno sempre rimanere adibiti a cotesto uso, salvo ulteriori accordi fra le parti interessate, rimanendo pero' in ogni caso nello Spedale la proprieta' degli edifizi stessi.
Testo in vigore dal 4 settembre 1903 al 16 dicembre 2009
