Art. 2 (Approvazione)
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[1]Per l'attuazione della convenzione stessa il Governo e' autorizzato ad iscrivere le somme pattuite nei sottoindicati capitoli speciali, da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'Istruzione pubblica, per gli esercizi finanziari dal 1892-93 al 1907-908.
[2]Esercizio finanziario 1892-93.
- a)Stato di previsione dell'entrata Somma da versarsi dalla Cassa di risparmio di Padova per l'adattamento del palazzo ex-Contarini in detta citta' a sede della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, ai termini della convenzione, lire 180,0J0»;
- b)Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica Spesa prevista pei lavori di adattamento del palazzo ex-Contarini, in Padova a sede della Scuola di applicazione per gl'ingegneri, lire 180,000»;
[3]Esercizi finanziari, dal 1893-94 al 1907-908.
- a)Stato di previsione dell'entrata «Contributo del comune di Padova nel pagamento dell'annualita' dovuta alla Cassa di risparmio in detta citta', per l'estinzione del mutuo fatto allo Stato per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini, lire 4,530.85».
- b)Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica «Annualita' dovuta alla Cassa di risparmio di Padova per l'estinzione del mutuo fatto per provvedere alla sistemazione della Regia Scuola di applicazione degli ingegneri nel palazzo ex-Contarini in detta citta' lire 16,530,85».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 18 giugno 1893.
[6]UMBERTO
[7]MARTINI. GRIMALDI.
[8]Visto, Per il guardasigilli: GIOLITTI.
Testo in vigore dal 8 luglio 1893 al 16 dicembre 2009
