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[1]Chiusura della linea.

[2]La ferrovia sara' isolata con adeguato sistema di chiusura nei tratti in vicinanza dei luoghi abitati, delle stazioni ed in quelli nei quali la ferrovia e' stabilita su strada ordinaria, nelle localita' ove il bestiame e' allevato brado, ed in quegli altri tratti ove sara' richiesto per la sicurezza dell'esercizio.

[3]La indicazione dei tratti da munirsi di chiusura sara' data dal Ministero con l'approvazione del progetto esecutivo. Sara' pero' sempre in facolta' del Ministero di imporre, anche dopo l'apertura all'esercizio, la estensione della chiusura su quei tratti pei quali lo riconoscesse necessario.

Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

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