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[1]Traversate a livello.
[2]Le traversate a livello con le vie ordinarie si eseguiranno sotto un angolo non minore di 45 gradi.
[3]L'indicazione delle traversate da munirsi di chiusura e di quelle che potranno lasciarsi aperte nonche' del sistema di chiusura sara' data dal Ministero nell'approvare il progetto esecutivo.
[4]La chiusura dei passi a livello sara' costituita da cancelli o sbarre da ambo i lati della via ferrata manovrati sul posto od a distanza e collocati a non meno di due metri dalla piu' vicina rotaia. Nella loro apertura dovranno lasciare un varco libero misurato a squadra con la via ordinaria di metri 4 a 6 a seconda della importanza della strada, salvo quelle maggiori larghezze che in casi speciali potranno occorrere alla intersezione con grandi viali di pubbliche passeggiate e simili; per le strade vicinali o private la suddetta larghezza sara' da 2 e 4 metri. In corrispondenza del passaggio le rotaie saranno munite di controrotaia interna lunga almeno metri 150 in piu' della larghezza libera del varco.
[5]Le rampe di accesso avranno pendenza piu' o meno dolce che sara' regolata a seconda dell'importanza e della natura della strada, e presi gli accordi con l'amministrazione interessata; in ogni caso fra la rampa di accesso e la ferrovia dovra' d'ambo i lati intercedere un tratto orizzontale non minore di metri 10; esse saranno coperte con acconcio materiale in conformita' dei tronchi contigui della strada a cui si uniscono.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
