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[1]Stazioni d'innesto.
[2]E' riservata al Ministero l'approvazione degli accordi che il concessionario dovra' prendere con la direzione delle ferrovie dello Stato all'effetto di regolare l'innesto della linea nella stazione di Volterra Saline. Saranno a carico del concessionario le spese per gli ampliamenti e le innovazioni che per l'esercizio della nuova linea occorressero a giudizio del Ministero in detta stazione; l'esecuzione dei relativi lavori spettera' di diritto alla direzione delle ferrovie dello Stato.
[3]Le eventuali contestazioni che sorgessero nella liquidazione delle suddette spese saranno deferite per la loro soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come al seguente art. 6.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
