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[1]Sorveglianza.
[2]E' riservato al Governo il diritto di far ispezionare e sorvegliare in ogni tempo l'esecuzione dei lavori tanto di primo impianto della ferrovia che di riparazione, di complemento o di ampliamento, che in forza del presente contratto verranno eseguiti per conto del concessionario e cosi' pure di fare collaudare i materiali da impiegarsi nei lavori stessi comprese le rotaie, il materiale minuto d'armamento e le traversine e di rifiutarli quando non siano delle dimensioni e qualita' volute.
[3]Il Ministro dei lavori pubblici EMANUELE GIANTURCO.
[4]Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro GIUSEPPE FASCE
[5]Guido Incontri, Assessore Comunale di Volterra in rappresentanza del Sindaco. Pietro Ginori-Conti, testimone. Pietro Lanino, testimone. Avv. Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti.
[6]Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il Ministro dei lavori pubblici BERTOLINI.
[7]Il Ministro del tesoro CARCANO.
Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
