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[1]Linee telegrafiche e telefoniche.

[2]Il Governo avra' il diritto di stabilire gradatamente lungo la strada ferrata concessa linee telegrafiche, telefoniche e di qualunque altro sistema di corrispondenza, di monopolio governativo, nonche' di appoggiare i propri conduttori sui pali appartenenti al concessionario.

[3]Le linee con fili telegrafici, telefonici, o per altri segnali, destinate eclusivamente al servizio della strada ferrata, saranno costruite secondo i tipi preventivamente approvati dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello delle poste e telegrafi.

Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

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