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[1]Opere di difesa nazionale.

[2]Il concessionario non potra' opporsi a che, sia durante la costruzione, sia durante l'esercizio l'autorita' militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio credera' necessario di predisporre nell'interesse della difesa nazionale, cio' ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.

Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

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