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[1]Tariffe e condizioni di trasporto.

[2]Le tariffe da applicarsi ai trasporti sulla linea concessa, saranno quelle che risulteranno dall'allegato 1 al presente capitolato.

[3]Le condizioni e norme che regoleranno i trasporti medesimi saranno quelle che vigono nei trasporti sulle ferrovie dello Stato e successive modificazioni in quanto sono applicabili e non risulti diversamente disposto dalle condizioni particolari ad ogni catgoria di trasporti, inserite nell'allegato suddetto.

[4]Le tariffe potranno essere ribassate per determinate categorie di trasporti e temporaneamente, secondo le facolta' che sono o saranno consentite all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e sotto la osservanza delle modalita' prescritte dall'Amministrazione medesima.

[5]Le tariffe stesse potranno essere ribassate in linea generale e dopo un congruo esperimento, quando il prodotto lordo della linea superi le lire cinquemila per chilometro.

Testo in vigore dal 8 giugno 1908 al 16 dicembre 2009

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