Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni all'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' dette infrazioni siano represse.

[2]Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi ed i regolamenti che gia' fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art9 · fonte del testo

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