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[1]Se l'urto e' fortuito, se e' dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi e' dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

[2]Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovino all'ancoraggio al momento dell'urto.

Testo in vigore dal 20 giugno 1913 al 20 giugno 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art2 · fonte del testo

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