[1]Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'infrazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' tale infrazione sia repressa.

[2]Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi o i regolamenti che gia' fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

Testo vigente dal 19 giugno 2009

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Che cosa è cambiato dal 19 giugno 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 2008 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 58 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le tolto: disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle aggiunto: Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'infrazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perche' tale infrazione sia repressa.

aggiunto: Le Alte Parti contraenti tolto: e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

tolto: Resta inteso tuttavia:

tolto: 1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potra' essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocita';

tolto: 2° Che allorche' tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del Tribunale adito, sara' applicabile la legge nazionale e non la Convenzione aggiunto: si comunicheranno, appena cio' potra' farsi, le leggi o i regolamenti che gia' fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-12;606~art12 · fonte del testo

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