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[1]Gli espropriati conserveranno ancora per il triennio al 31 dicembre 1889 la facolta' di riacquistare i rispettivi immobili qualora non siano ancora stati venduti o destinati a scopo di pubblica beneficenza, e per il riacquisto pagheranno un corrispettivo corrispondente a tre annate d'imposte e sovraimposte gravanti l'immobile che si intende riacquistare.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1885.
[4]UMBERTO.
[5]A. Magliani.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 7 luglio 1885 al 16 dicembre 2009
