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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvati i seguenti contratti di permuta:
[7]1. Di uso di terreni facenti parte degli spalti della citta' di Piacenza, accordato a quel Comune per l'ampliamento e sistemazione del mercato del bestiame, con altre facolta' accessorie inerenti, verso rinuncia da parte del Comune stesso al diritto di uso del fabbricato demaniale detto Forni San Giovanni, che gli spettava per precedenti stipulazioni, e cio' alle condizioni risultanti dal contratte stipulato il 12 febbraio 1885, in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza di Piacenza;
[8]2. Del fabbricato demaniale denominato Forni San Giovanni in Piacenza, colle casette ed orto detto del Guazzo, nella stessa citta', da ultimo acquistate dai sacerdoti don Giuseppe Beccaro e don Giulio Piana, come da contratto stipulato il 12 febbraio 1885, in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Piacenza;
[9]3. Del fabbricato demaniale di San Frediano in Lucca, con parte di altro stabile di proprieta' di quel Municipio detto di Santa Maria Corte Orlandini, per sede di questa Regia Biblioteca, alle condizioni determinate dall'istromento 27 agosto 1884, rogato Matteucci;
[10]4. Di alcuni tratti di terreno facenti parte delle fortificazioni militari di Verona per allargamento dell'accesso al ponte Aleardi e per sistemazione di una pubblica passeggiata, con altri terreni di proprieta' del Comune di Verona, da essere aggregati alle caserme Pallone, e cio' ai patti e alle condizioni determinate dalla convenzione 13 maggio 1885, stipulata in forma pubblica amministrativa avanti l'Intendenza di finanza in detta citta';
[11]5. Di due case demaniali, gia' ad uso di abitazione dei salinari in Cervia, con altra di proprieta' di quel Municipio, per sistemazione del magazzino dei sali, verso il pagamento del prezzo di plusvalenza da parte del detto Municipio in lire 85, ed alle condizioni risultanti dall'istromento 26 marzo 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti l'Intendenza di finanza in Ravenna;
[12]6. Di un tratto di terreno di metri quadrati 102 59, sulla spiaggia di Anzio, di proprieta' demaniale, con altro di proprieta' del signor Francesco Costa, verso il pagamento, per parte di quest'ultimo, del prezzo di plusvalenza in lire 113 38, ed alle altre condizioni determinate dall'istromento 30 aprile 1885, rogato Mandolesi, notaio di Roma;
[13]7. Di porzione di terreno ad uso cortile, adiacente al fabbricato demaniale detto Padiglione militare di Santa Teresella a Chiaia in Napoli, con altra porzione limitrofa, di proprieta' del cav. Eduardo Scarpetta, regolandosi nello stesso tempo le servitu' fra le due proprieta' confinanti, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto 17 giugno 1885, rogato dal notaio Errico De Rossi di Napoli;
[14]8. Di un tratto abbandonato della strada nazionale n. 36 da Genova a Piacenza, presso il chilometro 13, in comune di Bavari, provincia di Genova, con altro tratto di terreno di proprieta' di Brisca Carlo, nello stesso comune, localita' denominata i Cunei, fra Cavassolo e Schiena d'asino, occorso per opere di ampliamento e regolarizzazione della strada stessa, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto 20 maggio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in Genova.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 7 marzo 1886.
[17]UMBERTO.
[18]A. Magliani.
[19]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 17 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
