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[1]Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio del contingente stabilito per la Provincia.
[2]Tali reimposizioni non potranno pero' eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
