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[1]Il Ministro delle Finanze dara' le disposizioni necessarie per stabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta analoga a quella gravante i beni censiti.
[2]Il prodotto dell'imposta sui terreni non censiti andra' in disgravio del contingente sopra stabilito.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
