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[1]Dal 1° gennaio 1872 l'imposta di contingente sara' applicata a tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti di qualunque natura e pertinenza.
[2]L'aliquota d'imposta su questi beni sara' quella che risultera' a carico dei beni gia' soggetti all'imposta, ed il suo ammontare formera' aumento al contingente fissato all'art. 1.
[3]Essi pero' pagheranno pel 1872 soltanto due terzi.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
