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[1]Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:
[2]1° I cimiteri e le loro dipendenze;
[3]2° I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;
[4]3° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;
[5]4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprieta' dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.
[6]Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accordera' una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
