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[1]Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

[2]1° I cimiteri e le loro dipendenze;

[3]2° I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

[4]3° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

[5]4° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprieta' dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

[6]Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accordera' una diminuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.

Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-16;260~art3 · fonte del testo

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