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[1]Il contingente di cui all'articolo precedente sara' applicato in ragione dell'estimo censuario riveduto.
[2]Il Governo provvedera' entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dello stesso estimo riveduto, e dara' le norme per le risoluzioni dei reclami.
[3]L'aumento o diminuzione che in detto estimo risultera' dall'esito dei reclami, modifichera' proporzionalmente il contingente fissato coll'articolo precedente.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
