Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutorii i ruoli del.1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sara' operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del piu' pagato.
[2]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
