Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutorii i ruoli del.1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sara' operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del piu' pagato.

[2]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.

Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-16;260~art13 · fonte del testo

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