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Finche' non sia attuato il sistema uniforme di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, lo Stato si rimborsera' nella Provincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di centesimi 3 per ogni lira di tributo principale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
