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[1]Allegato B

[2]LEGGE per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la Provincia Romana e le altre Provincie del Regno.

[3]Art. 1.

[4]Il principale tributo fondiario a carico delle proprieta' rustiche, gia' soggette all'imposta fondiaria nella Sezione catastale romana (attuale Provincia di Roma), e' fissato in lire 3,329,223.

[5]Pero' nell'anno 1872 il detto tributo e' limitato in L. 2,989,764, e nell'anno 1873 e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria e' fatto secondo l'articolo 1 della Legge del 28 maggio 1867, n. 3719, il detto tributo e' limitato in lire 3,195,003.

Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-16;260~art1 · fonte del testo

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