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[1]Allegato B
[2]LEGGE per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la Provincia Romana e le altre Provincie del Regno.
[3]Art. 1.
[4]Il principale tributo fondiario a carico delle proprieta' rustiche, gia' soggette all'imposta fondiaria nella Sezione catastale romana (attuale Provincia di Roma), e' fissato in lire 3,329,223.
[5]Pero' nell'anno 1872 il detto tributo e' limitato in L. 2,989,764, e nell'anno 1873 e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria e' fatto secondo l'articolo 1 della Legge del 28 maggio 1867, n. 3719, il detto tributo e' limitato in lire 3,195,003.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
