Art. 2 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re ha facolta' di stipulare colla Banca, Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione contenuta nell'allegato A.
[2]I fondi che il Governo dovra' anticipare agli Stabilimenti di credito incaricati del servizio del Debito pubblico nel corrente anno 1871, saranno somministrati in biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
