Art. 3 (Allegato E)
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[1]Le tasse riscosse negli Uffizi consolari, ad eccezione di quelle stabilite nell'appendice della tariffa, sono distribuite come segue:
[2]Spetta all'erario:
[3]Negli Uffizi retti da Uffiziali di prima categoria: sui diritti di copia il 10 per cento; su tutte le altre tasse l'85 per cento.
[4]Negli Uffizi retti da Agenti di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente il 15 per cento.
[5]Spetta ai Consoli di prima categoria: sui diritti di copia del proprio Uffizio l'85 per cento, e degli Uffizi dipendenti il 10 per cento; su tutte le altre tasse percette tanto nel proprio Uffizio, quanto negli Uffizi dipendenti, il 10 per cento.
[6]Ai Vice-Consoli di prima categoria, capi d'Ufficio sotto la dipendenza del Console: sui diritti di copia l'80 per cento; su tutte le altre tasse il 5 per cento.
[7]Ai Vice-Consoli di prima categoria residenti presso i Consoli: su tutti indistintamente i diritti percetti nel Consolato e nelle Agenzie consolari dipendenti, il 5 per cento. Dove sia piu' d'un Vice-Console, tale quota spettera' per intero al Vice-Console piu' anziano; dove poi non sia stabilito un Vice-Console, la quota medesima passera' al Console.
[8]Ai Consoli di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente percette nel proprio Uffizio l'85 per cento, e negli Uffizi dipendenti il 20 per cento.
[9]Agli Agenti consolari: su tutte le tasse indistintamente il 65 per cento.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 1 gennaio 1886
