Art. 2 (Allegato E)
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[1]Tali diritti sono di due classi:
[2]Quelli di prima classe sono dovuti nei Consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi d'Africa e d'Asia situati sulle coste dell'Oceano, e generalmente in tutti i Consolati non compresi nella classe seguente;
[3]I diritti di seconda classe sono dovuti nei Consolati posti in Europa, negli Stati d'Africa e d'Asia situati sulle coste del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzorre e Madera.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 1 gennaio 1886
