Art. 3 (Allegato D)
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[1]Le tasse di bollo indicate nei precedenti articoli sono riscosse in dogana contemporaneamente alle emissioni delle bollette.
[2]Sono anche riscosse in dogana le tasse di bollo per i manifesti, le polizze di carico e lettere di vettura, che nei casi previsti dalla Legge non vengono presentati in carta bollata.
[3]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
