Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette per accompagnamento di merci estere e le bollette per somme depositate.

[2]Ne sono pure esenti le bollette che sono emesse per la temporaria importazione ed esportazione del bestiame destinato al pascolo o al lavoro, e del grano portato ai molini per essere ridotto in farina.

Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-16;260~allegato-d-art2 · fonte del testo

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