Art. 2 (Allegato D)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette per accompagnamento di merci estere e le bollette per somme depositate.
[2]Ne sono pure esenti le bollette che sono emesse per la temporaria importazione ed esportazione del bestiame destinato al pascolo o al lavoro, e del grano portato ai molini per essere ridotto in farina.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
