Art. 1 (Allegato D)
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[1]Allegato D
[2]LEGGE che impone una tassa di bollo sulle bollette doganali e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi.
[3]Art. 1.
[4]E' imposta sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi una tassa di bollo:
[5]Di lire una per le bollette a cauzione di merci estere;
[6]Di centesimi cinquanta per le bollette d'introduzione in deposito, per i lasciapassare di merci estere e per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta, quando la somma pagata supera le lire dieci;
[7]Di centesimi dieci per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta, quando la somma pagata non supera le lire dieci, e per ogni altra bolletta doganale.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
