Art. 3 (Allegato C)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1871 al 2 luglio 1871. Leggi il testo vigente →
[1]Con Decreto Reale sara' determinato il giorno in cui andranno in vigore le disposizioni di questa Legge.
[2]Visto: Il Ministro delle Finanze QUINTINO SELLA.
[3]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 16 giugno 1971, n. 264, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 2 luglio 1871
