Art. 5 (Allegato A)
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Il maximum della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale suddetta, stabilito coll'articolo 4 della Convenzione approvata colla Legge dell'11 agosto 1870 e coll'articolo 5 della convenzione approvata colla Legge del 21 agosto 1870, e' aumentato delle somme di cui il Tesoro e' debitore in dipendenza della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
