Art. 4 (Allegato A)
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[1]Sulle somme di cui il Tesoro sara' debitore pel mutuo suddetto sara' liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi 50 per ogni lire 100, nei tempi e modi stabiliti dall'articolo 9 della Convenzione approvata colla Legge dell'11 agosto 1870.
[2]Gli interessi della rendita depositata presso la Banca saranno semestralmente devoluti al Tesoro.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
