Art. 3 (Allegato A)
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[1]A garanzia di detto mutuo il Governo terra' depositata nelle casse della Banca Nazionale tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta al ragguaglio di lire 70 per ogni 100 di valore nominale corrisponda al debito dello Stato.
[2]La rendita suddetta sara' prelevata da quella che il Governo e' stato autorizzato ad alienare colla Legge dell'11 agosto 1870, n. 5785, e colla Legge 31 dicembre 1870, n. 6161, d'approvazione del bilancio in prima previsione del 1871.
Testo in vigore dal 17 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
