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[1]Il Governo ha facolta' di emettere tanti Buoni del Tesoro non fruttiferi, quanti corrispondono al debito dello Stato per effetto della suddetta Convenzione.
[2]Questi Buoni saranno emessi in eccedenza al maximum stabilito dalla Legge di approvazione del bilancio.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[4]Dato a Firenze addi' 28 agosto 1870.
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
[7]G. Lanza. Quintino Sella. Govone. G. Acton.
Testo in vigore dal 31 agosto 1870 al 16 dicembre 2009
