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[1]Il Governo del Re ha la facolta' di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la Convenzione contenuta nell'allegato A.
[2]Nello stanziamento del bilancio dell'entrata il Parlamento anno per anno determinera' la somma che il Governo e' autorizzato a prendere dalla Banca in base alla Convenzione medesima.
Testo in vigore dal 19 aprile 1872 al 1 luglio 1911
